Infermità di mente - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita, un soggetto potenzialmente può essere titolare di diritti e di doveri, mentre, con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità di agire, cioè di disporre dei propri diritti e di assumere obbligazioni. Tale capacità può essere limitata o esclusa dalla infermità di mente. il codice civile, prendendo in considerazione le condizioni personali dei soggetto, fa riferimento generico alla infermità di mente senza definirla, cosicché è compito dei magistrato fissare i criteri per individuare l'infermità di mente giuridicamente rilevante.

L'infermità di mente è graduabile in più stadi che vanno dalle modeste turbe psichiche, dalla semplice alterazione mentale causata da ingestioni di particolari sostanze o altre situazioni transitorie fino alle forme patologiche più gravi.

Il nostro ordinamento prevede alcuni istituti di tutela giuridica per le persone che hanno un'insufficienza mentale:


Ø  LA TUTELA disciplinata dall'art. 414 C.C.;

Ø  LA CURATELA disciplinata dall'art. 415 C.C..


La Tutela - La tutela è prevista nei confronti di quel soggetti, maggiore di età o minore emancipato (per avere contratto matrimonio al compimento dei 16 anni, a ciò autorizzato per gravi motivi) che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci d'i provvedere pienamente ai propri Interessi.

In tali casi si ha l'interdizione. Il giudizio di interdizione va fatto con ricorso al Tribunale dei luogo ove la persona, nei confronti della quale è proposta domanda, ha la residenza o domicilio e può essere promosso dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado (genitori, fratelli, zii, cugini, ecc.), dagli affini entro il secondo grado (cognato, genero, nuora, suoceri) o dal Pubblico Ministero.

Nel corso dei giudizio, il giudice deve sempre procedere all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, facendosi anche assistere da un consulente tecnico.

Dopo l'esame, il giudice può, se lo ritiene opportuno, nominare un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore all'inabilitato. Nel corso del giudizio devono essere assunti tutti i mezzi istruttori per provare, in modo rigoroso, la infermità.

L'autorità giudiziaria ha il potere di dichiarare d'ufficio l'inabilitazione anche se il giudizio è stato promosso per interdizione e viceversa. L'interdizione, come l'inabilitazione, produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza o al compimento della maggiore età dell'interessato nella ipotesi che si tratti di giudizio promosso contro il minore non emancipato.

Chi viene interdetto si trova in uno stato, abbiamo già detto, di incapacità assoluta, viene perciò assoggettato ad una tutela cui si applicano le disposizioni sulla tutela per i minori; pertanto l'interdetto non può: stipulare alcun contratto, fare testamento, sposarsi e quant'altro.

Dunque non può compiere, né atti di ordinaria amministrazione né atti di straordinaria amministrazione. Non vi è, nel codice civile, una precisa definizione della ordinaria e della straordinaria amministrazione. Secondo gli studiosi più accreditati, sono di ordinaria amministrazione gli atti di disposizione dei reddito e gli atti che riguardano il miglioramento e la conservazione dei beni compresi nel patrimonio.

Sono, invece, di straordinaria amministrazione gli atti di disposizione dei capitale. E' necessaria quindi la figura di un tutore, che rappresenti il minore, in qualsiasi atto egli debba avere necessità. Il tutore si sostituisce completamente all'interdetto nel compimento dell'atto.

Egli, infatti, ha funzioni analoghe a quelle della potestà dei genitori, deve, oltre che amministrare i beni e rappresentare il minore, avere cura della sua persona. Il tutore viene nominato dal giudice tutelare, che si trova presso ogni Pretura, in pratica è il pretore designato a tale funzione.

Dalla scelta dei tutore il giudice tutelare deve preferire i prossimi congiunti o la persona eventualmente designata con testamento o con atto pubblico o scrittura privata autenticata dall'ultimo genitore. Può essere anche una persona estranea ma non può durare in carica più di dieci anni.

Il tutore, entro dieci giorni dalla nomina deve fare inventario dei beni dell'interdetto nella gestione deve usare la diligenza dei buon padre di famiglia e risponde dei danni arrecati per violazione dei propri doveri.

Il tutore può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione dei patrimonio e quelli necessari per il mantenimento dell'interdetto; per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione dei giudice tutelare (es. acquistare una casa) mentre per gli atti più importanti di disposizione, occorre anche l'autorizzazione dei Tribunale (es. vendere una casa) sentito il Giudice tutelare.

A norma dell'art. 427 C.C. "gli atti compiuti dall'interdetto dopo le sentenze di interdizione possono essere annullati su istanza dei tutore, dall'interdetto o dai suoi eredi o aventi causa.

La Curatela - E' prevista la curatela nei confronti di quei soggetti che si trovano in uno stato di infermità mentale non così grave da far luogo all'interdizione.

Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono) sé, o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Infine possono essere inabilitati il sordomuto ed il cieco dalla nascita quando non abbiano ricevuto una sufficiente educazione.

A differenza dell'interdetto, l'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione (es. riscuotere la propria pensione o stipendio), con l'assistenza dei curatore egli può stare in giudizio e riscuotere capitali sotto condizioni di un idoneo impiego, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un curatore, con l'autorizzazione dei giudice tutelare. Il curatore non rappresenta ma assiste l'inabilitato, ciò sta a significare che interviene nella compilazione degli atti assieme all'inabilitato, non si sostituisce come il tutore.

Il curatore interviene di regola soltanto per rapporti patrimoniali; il tutore ha anche funzioni di carattere personale.

E' dunque importante conoscere se una persona è capace o no: a tal fine il decreto emesso nel corso dei giudizio per la nomina dei tutore o dei curatore provvisorio e la sentenza di interdizione o di inabilitazione devono essere immediatamente annotate dall'ufficiale di stato civile a margine dell'atto di nascita e dal cancelliere negli appositi registri delle tutele e delle curatele. Sia l'interdizione sia l'inabilitazione possono essere revocate quando cessa la causa che ha dato luogo al provvedimento.

Il procedimento può essere promosso dal coniuge, da parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero. Può accadere che, durante il giudizio per la revoca dei l'interdizione, l'autorità giudiziaria, qualora non ritenga che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, revochi l'interdizione e dichiari, invece, l'inabilitazione dell'infermo.

Incapacità Naturale art 428 C.C. - La legge attribuisce rilevanza anche a quei casi, momentanei, di alterazione psichica, per cui una persona non si comporta razionalmente.

E' chiaro, tuttavia, che per fare scattare le conseguenze legali, questa incapacità (detta anche naturale, in contrapposizione con quella legale: inabilitazione ed interdizione) deve essere rigorosamente provata.

Bisognerà dimostrare che la persona, al momento di un certo atto non era capace di intendere e di volere (cioè di capire e di determinarsi liberamente) e ciò o per malattia psichica o per altre cause (droga, ubriachezza, ipnosi; ecc.).

L'atto compiuto in stato d'incapacità naturale è impugnabile. L'art. 428 C.C. stabilisce però che, per proporre l'azione di annullamento (che si prescrive in 5 anni dalla data compimento dell'atto), occorre: a) se si tratta di un atto unilaterale (per es. dichiarazione di voler rinunciare ad un diritto), dimostrare anche il grave pregiudizio della persona incapace che lo ha compiuto; b) se si tratta di contratto, che l'altra parte sia in malafede (abbia cioè approfittato dei l'incapacità).

Anche la legge penale dà rilievo, ovviamente, all'incapacità naturale, ritenendo non punibile chi commette un reato in stato di piena incapacità (vizio totale di mente), mentre prevede una diminuzione di pena se l'incapacità non è totale (vizio parziale di mente).